(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  6  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

    1. In presenza di vincoli paesistici ed ambientali previsti dalle
leggi   statali  e  regionali  vigenti,  imposti  successivamente  al
legittimo inizio di un'attivita' estrattiva, l'esercente che:
      a) abbia  inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei
lavori  di  coltivazione di cava a norma dell'art. 39, comma 4, della
legge    regionale    5 maggio    1993,   n.   27,   senza   ottenere
dall'amministrazione  regionale un'espressa pronuncia nei termini ivi
previsti,  riprende  i  lavori  alla  data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione
del vincolo, ed inoltra una nuova domanda ai sensi del comma 2, fermo
restando quanto previsto al comma 5;
      b) non  abbia inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione
dei  lavori  di  coltivazione  di  cava  a  norma del citato art. 39,
comma 4,  della  legge regionale n. 27/1993, puo' riprendere i lavori
solo  dopo  aver  inoltrato la domanda ai sensi del comma 2, ed avere
ottenuto dall'amministrazione regionale il relativo nulla osta.
    2.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  l'esercente  di  cui  al  comma 1, lettere a) e b),
inoltra  domanda  alla  struttura  regionale competente in materia di
cave  al  fine di ottenere il nulla osta alla prosecuzione dei lavori
di  coltivazione  di  cava,  secondo  il  progetto  presentato  prima
dell'imposizione  del  vincolo,  e,  contestualmente,  alla struttura
regionale  competente  in  materia  di  tutela paesistica ed a quella
competente  in  materia  ambientale per il rilascio, rispettivamente,
dell'autorizzazione   paesistica  e  della  pronuncia  relativa  alla
procedura  di  verifica  o del giudizio di compatibilita' ambientale.
Alla domanda sono allegati:
      a) progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo;
      b) progetto  di  recupero  ambientale,  qualora  non  sia  gia'
incluso nel progetto di cui alla lettera a);
      c) relazione  tecnico-economica,  qualora  non sia gia' inclusa
nel progetto di cui alla lettera a);
      d) studio  di  inserimento  paesistico,  ai  sensi dell'art. 17
della  legge  regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche,
ad esclusione dei casi in cui, ai sensi della lettera e), e' allegato
lo studio per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);
      e) studio  per  la  verifica di assoggettabilita' a valutazione
d'impatto  ambientale  (VIA) ovvero studio per la VIA, secondo quanto
previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
e successive  modifiche e dall'art. 46 della legge regionale 7 giugno
1999, n. 6.
    3.  Per  le cave per le quali sia necessario lo svolgimento della
procedura   di  valutazione  d'impatto  ambientale,  l'autorizzazione
paesistica  e' acquisita all'interno della procedura stessa, ai sensi
dell'Art. 25, comma 6, della legge regionale n. 24/1998.
    4.   La  struttura  regionale  competente  in  materia  di  cave,
accertato  il  legittimo  inizio  dell'attivita'  estrattiva,  previo
parere  della  commissione  regionale  consultiva  per  le  attivita'
estrattive  di  cui  alla  legge regionale n. 27/1993, e acquisite le
determinazioni  paesistiche  ed  ambientali  entro i termini previsti
dalla  vigente  normativa, si esprime in merito alla domanda di nulla
osta  di  cui  al  comma  2  entro quindici giorni dalle acquisizioni
stesse.
    5.  Qualora  l'esercente di cui al comma 1, lettera a), non abbia
presentato  la domanda ai sensi del comma 2, i lavori di coltivazione
di cava cessano.
    6.  Nel caso di adozione di un provvedimento di diniego del nulla
osta  da  parte  della  struttura  regionale competente in materia di
cave,  l'esercente di cui al comma 1, lettere a) e b), e' tenuto alla
sistemazione dell'area.
    7.  Possono  riprendere  i  lavori  di  coltivazione  di cava gli
esercenti  nei confronti dei quali, pur non essendo intervenuta, alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una pronuncia
definitiva  dell'autorita' giurisdizionale sui provvedimenti adottati
dal  comune  nei  casi  in cui l'amministrazione regionale non si sia
espressamente  pronunciata nei termini di cui all'art. 39 della legge
regionale  n. 27/1993, siano state rilasciate, alla medesima data, le
determinazioni  paesistiche  ed  ambientali da parte delle competenti
strutture regionali.
    8.  La  disciplina di cui al presente articolo non si applica nel
caso  di  comprensori  estrattivi  per  i  quali  e' gia' intervenuta
autorizzazione  regionale  ai  comuni  per la pianificazione ai sensi
dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1993; non si applica altresi'
ai  parchi  ed  alle riserve istituite ai sensi della legge regionale
28 novembre  1977, n. 46, ed alle aree naturali protette istituite ai
sensi  della  legge  regionale  6 ottobre  1997,  n. 29, e successive
modifiche.