(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In presenza di vincoli paesistici ed ambientali previsti dalle leggi statali e regionali vigenti, imposti successivamente al legittimo inizio di un'attivita' estrattiva, l'esercente che: a) abbia inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27, senza ottenere dall'amministrazione regionale un'espressa pronuncia nei termini ivi previsti, riprende i lavori alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, ed inoltra una nuova domanda ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 5; b) non abbia inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma del citato art. 39, comma 4, della legge regionale n. 27/1993, puo' riprendere i lavori solo dopo aver inoltrato la domanda ai sensi del comma 2, ed avere ottenuto dall'amministrazione regionale il relativo nulla osta. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltra domanda alla struttura regionale competente in materia di cave al fine di ottenere il nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, e, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tutela paesistica ed a quella competente in materia ambientale per il rilascio, rispettivamente, dell'autorizzazione paesistica e della pronuncia relativa alla procedura di verifica o del giudizio di compatibilita' ambientale. Alla domanda sono allegati: a) progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo; b) progetto di recupero ambientale, qualora non sia gia' incluso nel progetto di cui alla lettera a); c) relazione tecnico-economica, qualora non sia gia' inclusa nel progetto di cui alla lettera a); d) studio di inserimento paesistico, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, ad esclusione dei casi in cui, ai sensi della lettera e), e' allegato lo studio per la valutazione d'impatto ambientale (VIA); e) studio per la verifica di assoggettabilita' a valutazione d'impatto ambientale (VIA) ovvero studio per la VIA, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche e dall'art. 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. 3. Per le cave per le quali sia necessario lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesistica e' acquisita all'interno della procedura stessa, ai sensi dell'Art. 25, comma 6, della legge regionale n. 24/1998. 4. La struttura regionale competente in materia di cave, accertato il legittimo inizio dell'attivita' estrattiva, previo parere della commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive di cui alla legge regionale n. 27/1993, e acquisite le determinazioni paesistiche ed ambientali entro i termini previsti dalla vigente normativa, si esprime in merito alla domanda di nulla osta di cui al comma 2 entro quindici giorni dalle acquisizioni stesse. 5. Qualora l'esercente di cui al comma 1, lettera a), non abbia presentato la domanda ai sensi del comma 2, i lavori di coltivazione di cava cessano. 6. Nel caso di adozione di un provvedimento di diniego del nulla osta da parte della struttura regionale competente in materia di cave, l'esercente di cui al comma 1, lettere a) e b), e' tenuto alla sistemazione dell'area. 7. Possono riprendere i lavori di coltivazione di cava gli esercenti nei confronti dei quali, pur non essendo intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, una pronuncia definitiva dell'autorita' giurisdizionale sui provvedimenti adottati dal comune nei casi in cui l'amministrazione regionale non si sia espressamente pronunciata nei termini di cui all'art. 39 della legge regionale n. 27/1993, siano state rilasciate, alla medesima data, le determinazioni paesistiche ed ambientali da parte delle competenti strutture regionali. 8. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di comprensori estrattivi per i quali e' gia' intervenuta autorizzazione regionale ai comuni per la pianificazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1993; non si applica altresi' ai parchi ed alle riserve istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ed alle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche.